IL TRIBUNALE DI LATINA ORDINA IL RISARCIMENTO PER RITARDO AEREO E DANNO DA VACANZA ROVINATA IN FAVORE DI UNA FAMIGLIA DI LATINA

UN VIAGGIO PRENOTATO, A CAUSA DI UN GRAVE RITARDO NEL VOLO DI ANDATA IMPEDISCE DI USUFRUIRE COMPLETAMENTE DELLA VACANZA PRENOTATA. L’ EMOTIONAL DISTRESS VA RISARCITO!!

Nella foto Avv. Vittorio Fusco
STUDIO LEGALE FUSCO SPECIALISTA IN DIRITTI DEL CONSUMATORE E DIRITTO D’IMPRESA

Con la  sentenza  1760/2021  del 30/9/2021 il Tribunale  di latina  , dr.sa  G.  Valeri,  ha  condannato la  TURKISH  AIRLINES – Linee  aeree Turche al pagamento della  compensazione  pecuniaria, stabilito dalla normativa comunitaria oltre  al risarcimento dei danni subiti dagli attori per  non aver potuto appieno godere dei servizi previsti dal pacchetto turistico acquistato presso un’agenzia di Latina.

Il giudice  ha inoltre riconosciuto il risarciemnto per i danni non patrimoniali da  cd. “ vacanza  rovinata.

La Famiglia R., DIFESA DAGLI AVVOCATI Vittorio e Lorenzo Fusco,  aveva prenotato una crociera in partenza  da  Dubai per poter trascorrere il Capodanno -del 2017. Il volo della compagnia TURKISH  AILINES prevedeva la  sosta a Istambul e l’arrivo a  Dubai in serata.

A causa del ritardo dell’aeromobile da  Roma a  Istambul la famiglia raggiungeva Dubai solo il giorno successivo, non usufruendo né dell’Hotel prenotato a  Dubai né della visita guidata a  DUBAI.

La  sentenza  si caratterizza  non solo per il pieno riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria dovuta al ritardo in arrivo dell’aeromobile, ma  anche per l’inadempimento da  parte della compagnia che non ha prestato ai passeggeri l’assistenza prevista dall’art. 9 par, 1 leet. A cioè il diritto ai pasti e bevande gratuiti in relazione alla durata dell’attesa.

Per tale motivazione sono stati riconosciuti per ogni passeggero € 600.

Il Tribunale  di LATINA  ha  anche  accolto la  richiesta di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella mancata fruizione del pernottamento presso l’Hotel a Dubai.

Infine è stata riconosciuto il diritto al risarcimento della  cd. “vacanza  rovinata”. Il Tribunale, infatti sottolinea  come si tratti di “un danno che non solo determina una perdita eminentemente patrimoniale (i costi dei servizi non goduti) ma  anche un aspetto non patrimoniale: il c.d. EMOTIONAL DISTRESS. Si tratta del turbamento emotivo e del disagio psicofisico patiti a causa dell’inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall’organizzazione e dal mancato godimento della vacanza.

Per chi acquista Pacchetti vacanza la tutela  è oggi assicurata dall’art. 46 del codice  del turismo ( dlgs 79/2011; la norma prevede espressamente che laddove l’inadempimento delle prestazioni che  formano oggetto del Pacchetto turistico siano state NON di scarsa importanza ai sensi dell’art. 11455  c.c., il turista può  richiedere oltre alla risoluzione del contratto un “risarciemnto del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità della occasione perduta. 

 

STUDIO LEGALE FUSCO
SPECIALISTA IN DIRITTI DEL CONSUMATORE
E DIRITTO D’IMPRESA

Avv. Vittorio Fusco
Avv. Lorenzo Fusco

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