L'Avvocato risponde Forum legale:
“Gent.mo Avvocato Feula, nel 2018, dopo circa 10 anni di matrimonio, io e mio marito abbiamo deciso di separarci......

“Gent.mo Avvocato Feula,
nel 2018, dopo circa 10 anni di matrimonio, io e mio marito abbiamo deciso di separarci
consensualmente.
Dalla nostra relazione sono nati due figli, rispettivamente di 8 e 5 anni, per i quali il Tribunale ha disposto
l’affido condiviso ed un assegno mensile di mantenimento, a carico di mio marito, nella misura di €.
500,00 per entrambi, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
La casa coniugale veniva assegnata a me dove, tutt’ora, vivo coi nostri due figli.
Per me non ho richiesto il mantenimento poiché lavoro.
Da gennaio, purtroppo, mio marito, non versa più il mantenimento per i nostri figli sostenendo che non
può provvedervi poiché il lavoro è diminuito (specifico che è un autonomo).
C’è qualcosa che possa fare per recuperare quelle somme?
Grazie.”

 

 

 

 

 

 

Gent.ma lettrice,
la circostanza della diminuzione delle entrate di suo marito non giustifica assolutamente il fatto che lui
non versi più il mantenimento prestabilito nei loro confronti, tutt’altro.
La legge, infatti, è chiara, poiché il tema del mantenimento dei figli minori è sancito, prima di tutto, nella
nostra Costituzione, la quale, all’art. 30, espressamente sancisce che “è dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”.
In secondo luogo, la legge ordinaria, nella fattispecie, l’art. 316 bis c.c., sancisce espressamente che “I
genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e
secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Tali obblighi, inoltre, sono regolati in maniera specifica dall’art. 337 ter c.c.
Come vede, in nessuna parte della normativa che ho indicato è prevista la possibilità per il genitore
obbligato al versamento dell’assegno di affrancarsi da detto obbligo, con la conseguenza che un calo delle
proprie entrate, o peggio, la perdita del posto di lavoro, possano, in un certo qual modo, giustificare il
mancato pagamento del proprio debito alimentare.
In questi casi, infatti, la condotta di suo marito, oltre ad avere rivolti civilistici, nel senso che lei potrà
tentare un pignoramento nei suoi confronti al fine di ottenere il pagamento delle mensilità non pagate,
presenta anche risvolti di natura squisitamente penalistici.
In tale ultimo caso, infatti, l’art. 570 bis c.p. considera reato la condotta del genitore il quale, obbligato al
mantenimento della prole, per qualsivoglia motivo, vi si sottragga, tant’è vero che il predetto articolo di
legge espressamente stabilisce che “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si
sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di
cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in
materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
È altresì agevole notare che, stante la gravità del reato in esame, il legislatore lo abbia voluto rendere
procedibile d’ufficio – e non anche a querela di parte – quando questo è commesso ai danni
di minori, stante il pacifico richiamo all’art. 570, co. 3 c.p. secondo l’oramai consolidato orientamento
giurisprudenziale in materia (Cass. Pen., sentenza 24 febbraio 2020, n. 7277).
Pertanto, il mancato pagamento degli assegni di mantenimento da parte di suo marito, sia volontario che
non, secondo la Cassazione, costituisce reato, giacché la semplice minore età dei figli, destinatari dei
mezzi di sussistenza, rappresenta di per sé una condizione soggettiva del loro stato di bisogno,
indipendentemente dalla circostanza che, a questi ultimi, non sia mancato in concreto nulla grazie, ad
esempio, al fatto che la madre, pur non obbligata al versamento dell’assegno, si sia fatta carico di tutti i
bisogni dei figli in luogo del padre.
Ne deriva, quindi, che il reato di cui all’art. 570 c.p., co. 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta
la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole
provveda in via sussidiaria l’altro genitore (Cass. pen. sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014).
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, le porgo i miei migliori saluti.
Avv. Leonardo Feula

Rubrica a cura dello Studio Legale

Avv. Luca Di Fazio – Pec avvocatodifazio@puntopec.it – avvocatodifazio@alice.it

Avvocato Leonardo Feula – Cell. 339 6921372  – pec:avvleonardofeula@puntopec.it

Via Marzabotto, 31 – 04022 – Fondi (LT) – tel,/fax 0771 537683

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