IL TRIBUNALE DI LATINA ORDINA IL RISARCIMENTO PER RITARDO AEREO E DANNO DA VACANZA ROVINATA IN FAVORE DI UNA FAMIGLIA DI LATINA
UN VIAGGIO PRENOTATO, A CAUSA DI UN GRAVE RITARDO NEL VOLO DI ANDATA IMPEDISCE DI USUFRUIRE COMPLETAMENTE DELLA VACANZA PRENOTATA. L’ EMOTIONAL DISTRESS VA RISARCITO!!
Nella foto Avv. Vittorio Fusco
STUDIO LEGALE FUSCO SPECIALISTA IN DIRITTI DEL CONSUMATORE E DIRITTO D’IMPRESA
Con la sentenza 1760/2021 del 30/9/2021 il Tribunale di latina , dr.sa G. Valeri, ha condannato la TURKISH AIRLINES – Linee aeree Turche al pagamento della compensazione pecuniaria, stabilito dalla normativa comunitaria oltre al risarcimento dei danni subiti dagli attori per non aver potuto appieno godere dei servizi previsti dal pacchetto turistico acquistato presso un’agenzia di Latina.
Il giudice ha inoltre riconosciuto il risarciemnto per i danni non patrimoniali da cd. “ vacanza rovinata.
La Famiglia R., DIFESA DAGLI AVVOCATI Vittorio e Lorenzo Fusco, aveva prenotato una crociera in partenza da Dubai per poter trascorrere il Capodanno -del 2017. Il volo della compagnia TURKISH AILINES prevedeva la sosta a Istambul e l’arrivo a Dubai in serata.
A causa del ritardo dell’aeromobile da Roma a Istambul la famiglia raggiungeva Dubai solo il giorno successivo, non usufruendo né dell’Hotel prenotato a Dubai né della visita guidata a DUBAI.
La sentenza si caratterizza non solo per il pieno riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria dovuta al ritardo in arrivo dell’aeromobile, ma anche per l’inadempimento da parte della compagnia che non ha prestato ai passeggeri l’assistenza prevista dall’art. 9 par, 1 leet. A cioè il diritto ai pasti e bevande gratuiti in relazione alla durata dell’attesa.
Per tale motivazione sono stati riconosciuti per ogni passeggero € 600.
Il Tribunale di LATINA ha anche accolto la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella mancata fruizione del pernottamento presso l’Hotel a Dubai.
Infine è stata riconosciuto il diritto al risarcimento della cd. “vacanza rovinata”. Il Tribunale, infatti sottolinea come si tratti di “un danno che non solo determina una perdita eminentemente patrimoniale (i costi dei servizi non goduti) ma anche un aspetto non patrimoniale: il c.d. EMOTIONAL DISTRESS. Si tratta del turbamento emotivo e del disagio psicofisico patiti a causa dell’inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall’organizzazione e dal mancato godimento della vacanza.
Per chi acquista Pacchetti vacanza la tutela è oggi assicurata dall’art. 46 del codice del turismo ( dlgs 79/2011; la norma prevede espressamente che laddove l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del Pacchetto turistico siano state NON di scarsa importanza ai sensi dell’art. 11455 c.c., il turista può richiedere oltre alla risoluzione del contratto un “risarciemnto del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità della occasione perduta.
STUDIO LEGALE FUSCO
SPECIALISTA IN DIRITTI DEL CONSUMATORE
E DIRITTO D’IMPRESA
Avv. Vittorio Fusco
Avv. Lorenzo Fusco
Studio Legale Fusco – Via Quarto, 41 – Latina
tel/fax 0773489421
Vai alla pagina TUTELA DEL CONSUMATORE presente sul nostro sito per saperne di più
Condividi questa pagina sui tuoi canali